Statuto
A. BASE LEGALE E SCOPO
Art. 1 Sotto la denominazione "Associazione Famiglie Diurne" (AFD) è costituita nel Canton Ticino un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss del Codice Civile svizzero. L'Associazione è membro della "Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne". L'Associazione è apolitica e aconfessionale.
Art. 2 Il domicilio dell'AFD è quello dell'ufficio amministrativo.
Art. 3 L'AFD ha per scopo la collaborazione fra persone i cui figli necessitano di un collocamento durante la giornata lavorativa e persone che hanno la possibilità di tenere i bambini in affidamento.
Art. 4 Per gli obblighi sociali risponde unicamente il capitale dell'AFD. E' esclusa la responsabilità personale.
B. OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Art. 5 La qualifica di socio attivo o passivo può essere acquisita sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Chi richiede o offre la possibilità di affidamento di un bambino durante la giornata lavorativa dev'essere membro attivo dell'AFD. Tutti coloro che si identificano con lo scopo dell'AFD possono diventare membri passivi della stessa. La qualifica di socio si ottiene mediante una dichiarazione scritta. Tutti i membri hanno diritto di voto attivo e passivo. I soci attivi e passivi dell'AFD diventano automaticamente membri della "Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne".
Art. 6 La qualifica di socio si estingue per dimissioni o per esclusione; nel caso delle persone giuridiche, inoltre, per scioglimento delle stesse. Le dimissioni sono prese in considerazione unicamente al termine di un periodo amministrativo e vanno comunicate al comitato per iscritto. Per l'esclusione è necessaria l'approvazione di almeno i due terzi dei presenti alla seduta del comitato.
C. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7 Organi della citata Associazione sono:
1. L'assemblea generale
2. Il Comitato
3. L'ufficio di informazione e di collocamento
4. I revisori dei conti
Art. 8 L'assemblea generale è l'organo sovrano
dell'Associazione e svolge i compiti seguenti:
1. Approvazione e modifica dello statuto;
2. Elezione del Comitato;
3. Approvazione del rapporto annuale e del bilancio annuale (a
scarico del comitato);
4. Determinazione dei contributi dei membri attivi e passivi per
l'anno corrente;
5. Esame delle proposte formulate dai singoli soci e dal
comitato;
6. Approvazione delle proposte del comitato in merito al
programma e all'organizzazione dell'Associazione;
7. Decisione in merito all'eventuale scioglimento
dell'Associazione.
La convocazione ad un'assemblea deve pervenire a tutti i membri
in forma scritta, almeno 14 giorni prima della seduta, e deve
contenere l'elenco delle trattande e delle proposte scritte. In
apertura di seduta, si decide se inserire all'ordine del giorno
eventuali altre trattande.
Art. 9 Il comitato è composto da un minimo di 5 ad un
massimo di 9 membri. Entro due mesi dall'Assemblea generale
vengono distribuite le rispettive mansioni per ogni membro del
comitato. Il comitato rappresenta l'Associazione e coordina i
rapporti con l'esterno. Internamente, il comitato assolve i
seguenti compiti:
1. Informa e istruisce i membri;
2. Prepara e dirige l'assemblea generale
3. Esegue le decisioni assembleari;
4. Finanzia l'attività dell'Associazione a dipendenza del
budget e dei conti, tiene la contabilità e stabilisce le
modalità di pagamento;
5. In casi eccezionali e giustificati riduce o dilaziona il
versamento dei contributi da parte dei genitori; 6. Decide in
merito a problemi che non ricadono nelle competenze
dell'assemblea;
7. I membri del comitato possono anche far parte dell'ufficio di
informazione e di collocamento;
8. Se il comitato non potesse svolgere tutto il lavoro
dell'ufficio di informazione e di collocamento, esso ha la
facoltà di nominare dei collaboratori stabilendo le condizioni
di impiego.
Art. 10 L'ufficio di informazione e di collocamento
regola i rapporti tra soci e partecipa alla formazione
permanente degli stessi.
In particolare:
· mette in contatto le famiglie che necessitano di un
collocamento con le famiglie che sono in grado di offrirlo;
· funge da consulente nelle eventuali difficoltà nei rapporti
tra le parti;
· organizza e dirige la formazione costante dei membri.
I collaboratori dell'ufficio di informazione e di collocamento
prendono parte alle sedute del comitato e sono seguiti e
consigliati dal comitato nell'esercizio delle loro funzioni.
D. FINANZE
Art. 11 I mezzi finanziari dell'Associazione sono
costituiti da:
1. contributi dei membri;
2. contributi dei genitori;
3. sovvenzioni e contributi di istituzioni;
4. donazioni.
E. MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12 La modifica dello statuto richiede l'approvazione dei due terzi dei presenti all'assemblea generale. Lo scioglimento dell'Associazione richiede la maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti all'assemblea generale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale capitale sociale deve essere destinato a scopo analogo o similare.
Questo statuto è stato approvato nell'assemblea costitutiva del 26 maggio 1987
· Modifica statutaria dell'art. 1. concernente la
denominazione dell'Associazione, approvata nell'assemblea
generale del 26.05.1992. In vigore dal 13.09.1992.
· Modifiche statutarie approvate nell'assemblea generale del
27.05.1993
Associazione Famiglie Diurne